Che conseguenze ha il Piano delle zone di pericolo?
L’individuazione delle zone di pericolo comporta delle limitazioni per l'attività edilizia e per la pianificazione territoriale e urbanistica, concorrendo così alla riduzione dei danni che si possono verificare in seguito agli eventi calamitosi. Il Regolamento di esecuzione, (approvato con D.P.P. n.23/2019) individua gli interventi edilizi e le previsioni urbanistiche ammissibili nelle zone di pericolo idrogeologico. Di seguito si riporta uno schema sintetico del significato dei livelli di pericolo e relativi effetti principali.
H4 - Pericolo molto elevato
Significato
Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone sia all’esterno che all’interno degli edifici. Sono possibili la distruzione improvvisa e danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.
Principali effetti
Sono consentiti interventi di demolizione, manutenzione e risanamento di edifici esistenti, non l'ampliamento o nuove edificazioni. Si consente la realizzazione di misure volte a mitigare la vulnerabilità di edifici e altre costruzioni. Non è consentita l'individuazione di nuove zone edificabili (DPP n.23/ 2019, art. 4). In assenza di soluzioni alternative è consentita la realizzazione di infrastrutture pubbliche essenziali, previa Verifica di compatibilità.
H3 - Pericolo elevato
Significato
Sono possibili problemi per l’incolumità delle persone solo all'esterno degli edifici. Sono possibili danni funzionali agli edifici, ma non la loro immediata distruzione se progettati secondo le normative vigenti. Sono possibili danni alle infrastrutture con conseguente inagibilità delle stesse, l'interruzione delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
Principali effetti
Sono ammessi anche la demoricostruzione, l'ampliamento e, in alcune situazioni, la realizzazione di edifici. É ammessa la realizzazione di infrastrutture, e, in assenza di soluzioni alternative, l'individuazione di zone edificabili (DPP n.23/ 2019, art. 5); per tutti questi interventi é sempre richiesta la Verifica di compatibilità.
H2 - Pericolo medio
Significato
Pericolo limitato per le persone e solo all’esterno degli edifici. Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici ed il funzionamento delle attività socio-economiche.
Principali effetti
Sono ammesse la realizzazione di nuovi edifici e l'individuazione di zone edificabili (DPP n.23/2019, art.6), previa Verifica di compatibilità.
Esaminato e non pericoloso H4-H3-H2
Significato
Aree esaminate nel PZP che al momento della redazione del Piano non presentano un pericolo idrogeologico classificabile come H4, H3 o H2.
Principali effetti
È consentita la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione o infrastruttura e l'individuazione di zone edificabili, nel rispetto della normativa vigente (DPP n.23/2019, art.3).
Non esaminato
Significato
Aree non valutate nel PZP perché prive di insediamenti e infrastrutture e al momento non rilevanti per la pianificazione urbanistica.
Principali effetti
Salvo che per alcuni interventi edilizi minori, come ad esempio manutenzioni e risanamenti, gli interventi edilizi e l'individuazione di zone edificabili necessitano di una Verifica del pericolo.